Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

POLITICA WHISTLEBLOWING

(Regolamento)

 

In attuazione della direttiva UE 2019 n.1937 è stato emanato il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di specifiche norme di legge o di natura etico sociale.

Bertelli & Partners s.r.l. si è dotata di uno strumento di conformità aziendale (piattaforma DigitalPA Whistleblowing) attraverso il quale dipendenti, fornitori, clienti e collaboratori esterni possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Gli illeciti denunciabili all’Ente designato, con potere di accertamento e intervento, sono fondamentalmente:

  • i cosiddetti “reati presupposto” della norma 231/01 applicata dall’Azienda e che rappresentano illeciti di natura penale (truffa, frode ai danni dello Stato, delitti informatici, peculato, reati societari, corruzione ecc.)
  • cattive pratiche che incidono sugli interessi strategici della comunità (privacy, antitrust, ambiente)
  • condotte in violazione di standard etici

La norma di legge definisce chiaramente le tutele per tutti coloro che effettuano segnalazioni di violazioni i quali non possono subire ritorsioni di alcun tipo.

Ovviamente le segnalazioni devono essere documentate e avere una seria base di fondamento per non incorrere, all’opposto, nel reato di diffamazione compiuto dal segnalante in caso di denuncia infondata o inesistente.

I canali di segnalazione sono tre:  interno all’ente, esterno all’ente, istituito e gestito dall’ANAC, divulgazione pubblica. Resta ferma in ogni caso la possibilità di effettuare denunce all’autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

Nel caso specifico di Bertelli & Partners è possibile ricorrere al canale interno per segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite o violazioni del Modello Organizzativo 231, indifferentemente ad uno dei tre canali o a denuncia per segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del diritto UE.

Il gestore designato per le segnalazioni Whistleblowing è l’Organismo di vigilanza attualmente in carica. Nel caso in cui la segnalazione giunga a soggetto diverso da quello preposto essa verrà inoltrata entro 7 giorni all’organo competente (in questo caso Organismo di Vigilanza).

Per effettuare una segnalazione clicca qui

Il sistema presenta una modalità guidata per l’inserimento delle segnalazioni ed è prevista la possibilità di registrare un utente oppure inserire la segnalazione senza registrazione; inoltre è previsto l’inserimento di segnalazioni vocali con voce criptata dal sistema stesso.

 

 

Una volta inserita la segnalazione essa viene presa in carico dal gestore che ne valuta l’ammissibilità secondo quanto stabilito dalla normativa. Entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione il gestore dovrà fornire riscontro al segnalante, potrà quindi comunicare:

  • l’avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
  • l’avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti;
  • l’attività svolta fino a questo momento e/o l’attività che intende svolgere.

La normativa garantisce la tutela e la protezione, non solo del segnalante, ma anche del facilitatore (persona che assiste il segnalante), di persone del medesimo contesto lavorativo e dei colleghi di lavoro.

Secondo quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

  • di rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.)
  • di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.)
  • di rivelazione dei segreti scientifici ed industriali (art. 623 c.p.)
  • di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.)
  • di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore
  • di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
  • di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta

Il Decreto pone tuttavia due condizioni affinché si possano verificare queste esclusioni di responsabilità del segnalante:

  • al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
  • la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni.

Di seguito riportiamo le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o tentato di ostacolarla;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 12 del D. Lgs. . 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia dei dati personali;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l’organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l’organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che non è stata svolta l’attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso il responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
  • da 500 a 2.500 euro, quando si accerta, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in relazione a quanto previsto dal GDPR si prega di consultare l’informativa presente nella pagina di accesso all’applicativo Whistleblowing